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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  5 maggio 2023

 

 

OGGETTO: Modifiche alla disciplina dell’assegno unico per i figli a carico.

 

 

Spettabile Azienda,

a decorrere dal 1° gennaio 2023 la Legge di Bilancio 2023 è intervenuta sulla disciplina dell’Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico.

Per effetto degli interventi attuati, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, sono incrementati nella misura del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con almeno 3 figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, annualmente adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita.

Viene modificato anche l’importo della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno 4 figli a carico, che, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, viene incrementata nella misura del 50%.

L’intervento della Legge di Bilancio 2023 comporta inoltre la stabilizzazione, a regime, degli importi più alti che erano stati previsti, limitatamente all’annualità con competenza 2022, in favore dei nuclei con figli disabili. Con riferimento ai predetti nuclei familiari, viene esteso in via transitoria fino al 2024 anche l’incremento in misura fissa della maggiorazione ove spettante.

 

Nuclei con figli di età inferiore a un anno

Per ciascun figlio di età inferiore a un anno, tenuto conto delle citate modifiche l’importo dell’Assegno unico e universale calcolato sulla base del valore ISEE e adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

 

Incrementi per nuclei familiari numerosi

L’incremento dell’importo dell’Assegno unico e universale nella misura del 50% è riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni. In tale caso, l’aumento è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2023, solo per livelli di ISEE fino a 43.240 euro (soglia rivalutata per l’anno 2023).

Resta ferma l’applicazione, in presenza di figli successivi al secondo, della maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 3, D.Lgs. 230/2021, pari a un massimo di 91,90 euro per un ISEE fino a 16.215 euro (importi rivalutati per l’anno 2023).

Nel caso di nuclei con almeno quattro figli, la maggiorazione mensile pari a 100 euro, prevista dall’articolo 4, comma 10, D.Lgs. 230/2021, viene incrementata del 50% e, dunque, aumentata a 150 euro mensili.

Riguardo ai nuclei numerosi, si ricorda che l’Assegno unico e universale spetta solo per i figli che hanno i requisiti per la prestazione, benché ai fini della numerosità del nucleo stesso vadano considerati tutti i figli a carico dei genitori secondo le regole di appartenenza al nucleo valide ai fini ISEE.

 

Nuclei con figli disabili

La Legge di Bilancio 2023 ha reso strutturale, per i nuclei familiari in cui è presente un soggetto con disabilità, l’assetto che era stato già delineato con il D.L. 73/2022.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

- ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;

- le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

Inoltre, l’incremento di cui all’articolo 5, comma 9-bis, D.Lgs. 230/2021, è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024.

A tale ultimo riguardo, si chiarisce che tale incremento si applica senza subire decurtazioni alle maggiorazioni transitorie di cui all’articolo 5, comma 1, D.lgs. 230/2021, per le quali è, invece, prevista la graduale riduzione nel seguente modo:

a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

b) per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;

c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

 

Modalità e termini di presentazione dell’ISEE

A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all’Inps entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023.

Al riguardo, si precisa che tale semplificazione non riguarda anche l’onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cui validità si conferma essere annuale.

Per la presentazione dell’ISEE il nuovo Portale Unico ISEE, consentirà di presentarlo online, anche in modalità precompilata. Con il nuovo Portale sono state unificate, in un solo punto di accesso, le varie modalità di acquisizione dell’ISEE (precompilato e non precompilato) e lo stesso sostituirà tutti i portali preesistenti.

Per espressa disposizione normativa, fanno eccezione al principio generale gli importi dell’Assegno unico e universale relativi ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. In tale caso, infatti, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, l’articolo 6, comma 7, D.Lgs. 230/2021, in deroga alla disciplina generale in materia di ISEE, indica che si potrà fare riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell'anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

Tenuto conto di ciò, l’Inps procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.

Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.

Qualora al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l’ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l’Inps procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati.

 

Simulatore di calcolo

In ultimo si evidenzia che sul sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it) è stata rilasciata una nuova versione del simulatore dell’Assegno Unico che permette di calcolare l’importo dell’Assegno che verrà corrisposto nel 2023, applicando le disposizioni della Legge di Bilancio.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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